1. La presente legge ha lo scopo di tutelare, di recuperare e di valorizzare il patrimonio ambientale, storico e artistico del territorio della provincia di Monza e della Brianza.
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle infrastrutture, dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove un accordo di programma con la regione Lombardia, con la provincia di Monza e della Brianza, con i comuni e con gli enti pubblici economici interessati, per la definizione di un progetto globale e di un piano pluriennale per il sostegno e la realizzazione degli interventi e delle opere necessari al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.
2. Il progetto globale e il piano pluriennale di sostegno definiti dall'accordo di programma di cui al comma 1 devono, tra l'altro, prevedere interventi programmatici, normativi e progettuali per il conseguimento delle seguenti finalità:
a) concessione di agevolazioni per la ristrutturazione del patrimonio edilizio, artistico e monumentale;
b) sviluppo e valorizzazione commerciale dei prodotti tipici e delle produzioni agricole tradizionali;
c) promozione e valorizzazione commerciale delle attività turistiche, artigianali e dell'artigianato d'arte;
d) creazione di un circuito turistico europeo comprendente Monza e le città simbolo della storia del Medioevo;
e) difesa e miglioramento del patrimonio dei parchi;
j) realizzazione di opere per la difesa del suolo e la prevenzione del rischio idrogeologico;
g) realizzazione di interventi di recupero e di sviluppo della viabilità ordinaria.
3. Con l'accordo di programma di cui al comma 1 sono stabilite le modalità di coordinamento e di gestione degli interventi, ivi compresi quelli economici, finalizzati al perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 e dal comma 2 del presente articolo.
1. Ai fini della valorizzazione delle sinergie culturali, storiche e territoriali esistenti tra i comuni di cui al comma 1 dell'articolo 2 nonché della qualificazione dell'offerta turistica, i medesimi comuni possono proporre la realizzazione di interventi finalizzati all'attivazione di itinerari turistici locali, nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente e della tutela della qualità della vita.
2. I comuni di cui al comma 1 dell'articolo 2, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, possono promuovere, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, una conferenza di servizi con la partecipazione della regione Lombardia, delle amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti legittimati a intervenire nel progetto amministrativo, per l'acquisizione delle intese, degli assensi o dei nulla osta necessari per la realizzazione degli itinerari turistici di cui al citato
a) alla predisposizione di un memorandum di intesa tra i soggetti pubblici e privati interessati;
b) alla definizione di un programma pluriennale per la valorizzazione di percorsi storici e turistici e per la promozione di itinerari agricoli e culinari;
c) al recupero dell'antica viabilità di collegamento tra i maggiori nuclei di interesse storico;
d) alla ricognizione delle risorse finanziarie disponibili;
e) all'elaborazione sistematica dei progetti esecutivi nell'ambito del piano pluriennale di cui all'articolo 2.
1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge è autorizzata la spesa di 20 milioni euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.