PROPOSTA DI LEGGE

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Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha lo scopo di tutelare, di recuperare e di valorizzare il patrimonio ambientale, storico e artistico del territorio della provincia di Monza e della Brianza.

Art. 2.
(Accordo di programma).

      1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle infrastrutture, dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove un accordo di programma con la regione Lombardia, con la provincia di Monza e della Brianza, con i comuni e con gli enti pubblici economici interessati, per la definizione di un progetto globale e di un piano pluriennale per il sostegno e la realizzazione degli interventi e delle opere necessari al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.
      2. Il progetto globale e il piano pluriennale di sostegno definiti dall'accordo di programma di cui al comma 1 devono, tra l'altro, prevedere interventi programmatici, normativi e progettuali per il conseguimento delle seguenti finalità:

          a) concessione di agevolazioni per la ristrutturazione del patrimonio edilizio, artistico e monumentale;

          b) sviluppo e valorizzazione commerciale dei prodotti tipici e delle produzioni agricole tradizionali;

 

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          c) promozione e valorizzazione commerciale delle attività turistiche, artigianali e dell'artigianato d'arte;

          d) creazione di un circuito turistico europeo comprendente Monza e le città simbolo della storia del Medioevo;

          e) difesa e miglioramento del patrimonio dei parchi;

          j) realizzazione di opere per la difesa del suolo e la prevenzione del rischio idrogeologico;

          g) realizzazione di interventi di recupero e di sviluppo della viabilità ordinaria.

      3. Con l'accordo di programma di cui al comma 1 sono stabilite le modalità di coordinamento e di gestione degli interventi, ivi compresi quelli economici, finalizzati al perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 e dal comma 2 del presente articolo.

Art. 3.
(Disposizioni per i comuni).

      1. Ai fini della valorizzazione delle sinergie culturali, storiche e territoriali esistenti tra i comuni di cui al comma 1 dell'articolo 2 nonché della qualificazione dell'offerta turistica, i medesimi comuni possono proporre la realizzazione di interventi finalizzati all'attivazione di itinerari turistici locali, nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente e della tutela della qualità della vita.
      2. I comuni di cui al comma 1 dell'articolo 2, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo, possono promuovere, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, una conferenza di servizi con la partecipazione della regione Lombardia, delle amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti legittimati a intervenire nel progetto amministrativo, per l'acquisizione delle intese, degli assensi o dei nulla osta necessari per la realizzazione degli itinerari turistici di cui al citato

 

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comma 1 del presente articolo, con particolare riguardo:

          a) alla predisposizione di un memorandum di intesa tra i soggetti pubblici e privati interessati;

          b) alla definizione di un programma pluriennale per la valorizzazione di percorsi storici e turistici e per la promozione di itinerari agricoli e culinari;

          c) al recupero dell'antica viabilità di collegamento tra i maggiori nuclei di interesse storico;

          d) alla ricognizione delle risorse finanziarie disponibili;

          e) all'elaborazione sistematica dei progetti esecutivi nell'ambito del piano pluriennale di cui all'articolo 2.

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge è autorizzata la spesa di 20 milioni euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
      2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.